(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 9 settembre 2003) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Visto il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); Vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti); Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni; Viste le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1749 di data 18 luglio 2003, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento concernente: «Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)», E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche dell'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. 1. All'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili - ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata, dalle attivita' di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori o dalla pulizia e spurgo dei manufatti di cui all'Art. 10 -, nonche' dei rifiuti contemplati dagli accordi di programma di cui all'Art. 12-ter, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, non sono applicabili gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto previsti dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22/1997, purche': a) le predette attivita' siano esercitate dai comuni, dai comprensori o dagli enti e soggetti affidatari della gestione del servizio pubblico; b) le predette attivita' siano svolte nell'ambito del territorio provinciale.»; 2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo, gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico di cui all'Art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 si osservano ai fini della gestione dei centri di raccolta zonale con riferimento ai rifiuti speciali. Relativamente alla gestione dei centri di raccolta materiali, delle piattaforme e delle infrastrutture di interesse locale di cui all'Art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, nonche' dei centri di raccolta zonale nei quali siano conferiti separatamente anche rifiuti urbani e rifiuti contemplati dagli accordi di programma di cui all'Art. 12-ter, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, il registro di carico e scarico di cui all'Art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e' compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico in relazione all'avviamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti contemplati dai predetti accordi di programma a successivi centri di stoccaggio o a impianti di recupero o di smaltimento.».