(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 36 del 9 settembre 2003)
                              IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  53  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
della provincia;
    Visto il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela
dell'ambiente   dagli   inquinamenti,   approvato   con  decreto  del
presidente  della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale 26
novembre  1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del
capo  XV  della  legge  provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e altre
disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
    Vista la legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della
raccolta differenziata dei rifiuti);
    Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Viste le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
    Visto  il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 5, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1749 di data
18  luglio  2003,  con  la  quale  e'  stato  approvato  lo schema di
regolamento  concernente: «Modifiche del decreto del presidente della
giunta   provinciale   26   novembre   1998,  n.  38-110/Leg.  (Norme
regolamentari  di  attuazione  del capo XV della legge provinciale 11
settembre  1998,  n.  10,  e  altre disposizioni in materia di tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti)»,
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche  dell'Art.  3  del  decreto  del  presidente  della  giunta
            provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
    1. All'Art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale
26   novembre  1998,  n.  38-110/Leg.,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4.   Alla  raccolta  e  al  trasporto  dei  rifiuti  urbani  e
assimilabili   -  ivi  compresi  quelli  provenienti  dalla  raccolta
differenziata,  dalle  attivita'  di  lavaggio  dei  cassonetti e dei
contenitori o dalla pulizia e spurgo dei manufatti di cui all'Art. 10
-,  nonche' dei rifiuti contemplati dagli accordi di programma di cui
all'Art.  12-ter, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n.
5,  non  sono  applicabili  gli  adempimenti  relativi ai registri di
carico  e  scarico  e  ai  formulari  di  identificazione  durante il
trasporto  previsti dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n.
22/1997, purche':
        a) le  predette  attivita'  siano  esercitate dai comuni, dai
comprensori  o  dagli  enti  e soggetti affidatari della gestione del
servizio pubblico;
        b) le   predette   attivita'  siano  svolte  nell'ambito  del
territorio provinciale.»;
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal periodo successivo, gli
adempimenti  relativi ai registri di carico e scarico di cui all'Art.
12  del  decreto  legislativo  n.  22/1997 si osservano ai fini della
gestione  dei  centri  di  raccolta zonale con riferimento ai rifiuti
speciali.   Relativamente   alla  gestione  dei  centri  di  raccolta
materiali,  delle  piattaforme  e  delle  infrastrutture di interesse
locale  di cui all'Art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile
1998,  n.  5,  nonche'  dei centri di raccolta zonale nei quali siano
conferiti  separatamente  anche  rifiuti urbani e rifiuti contemplati
dagli  accordi  di  programma  di cui all'Art. 12-ter, comma 2, della
legge  provinciale  14  aprile  1998,  n.  5, il registro di carico e
scarico  di  cui  all'Art.  12  del decreto legislativo n. 22/1997 e'
compilato   esclusivamente   nella  parte  afferente  lo  scarico  in
relazione all'avviamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti contemplati
dai predetti accordi di programma a successivi centri di stoccaggio o
a impianti di recupero o di smaltimento.».